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Concorsi a premi e Social Network

Concorsi a premi e Social Network

In un post precedente ho illustrato quanto i concorsi a premi online siano uno strumento di digital marketing molto efficace. Oggi approfondiamo il tema del concorso mettendolo in relazione all’utilizzo dei social network e alla relativa normativa.

Anno di pubblicazione della normativa sui Concorsi a premi: 2001.
Anno di nascita Facebook: 2004.
Anno di nascita YouTube: 2005.
Anno di nascita Twitter: 2006.

Basta soffermarsi un attimo su queste date per capire come la normativa sui concorsi a premi non sia più adeguata alla realtà odierna, e che sarebbe auspicabile un intervento normativo solerte e urgente che tenga conto degli enormi cambiamenti avvenuti negli ultimi 15 anni.

I social network se ben usati sono un’arma vincente per la diffusione e la buona riuscita di un concorso: assicurano un’elevata interazione con gli utenti, hanno un ottimo ritorno in termini di partecipazione e soprattutto possono contare su un’audience altissima (solo Facebook viene visitato ogni giorno da oltre 20 milioni di utenti).

Audience Social Italia

Prima di realizzare un concorso su social network è importante tenere ben presente:

  • la normativa italiana
  • le linee guida del social network utilizzato

La normativa Italiana dei Concorsi a premi

Nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001 n°430 sono elencati alcuni principi base che non fanno che complicare l’utilizzo dei social media per la realizzazione di un concorso a premi.

A titolo di esempio:

  • Il rispetto del principio di territorialità;
  • l’obbligo di associazione al concorso;
  • la garanzia della fede pubblica.

Principio di territorialità

Il principio di territorialità prevede:

  • che il concorso a premi venga svolto sul territorio dello Stato;
  • che si rivolga a cittadini residenti in Italia;
  • che le partecipazioni debbono essere raccolte su un server Italiano.

Considerando che la totalità dei social network sono stranieri, diventa conseguenza diretta del principio di territorialità il divieto concreto di realizzare un concorso a premi online in cui le iscrizioni siano raccolte direttamente sul social network o i voti vengano espressi mediante i tools del social network stesso (es. «like»).

Sempre per il principio di territorialità sono consentiti solo concorsi in cui tutte le fasi di assegnazione del premio o dei premi avvengano su territorio italiano.

Per attenersi appieno alla normativa italiana, il promotore dovrà realizzare un sistema di reindirizzamento delle attività svolte sul social network verso un server situato in Italia, in modo da poter assicurare la corretta ubicazione delle risorse informatiche utilizzate.

Dovrà inoltre implementare tutti gli accorgimenti tecnici necessari a filtrare il traffico proveniente dall’estero.

L’obbligo di associazione al concorso

L’obbligo di associazione al concorso scatta quando il gestore del social network ha un diretto ritorno economico dall’organizzazione del concorso stesso. Per il Ministero ciò accade quando l’utilizzo del social network è da considerarsi quale unico canale di partecipazione al concorso a premi.

Per ovviare all’obbligo di associazione:

  • si possono utilizzare più canali di partecipazione quali pagine web dedicate o applicazioni;
  • si può consentire la partecipazione al concorso solo a soggetti iscritti al social network in data antecedente a quella dell’inizio del concorso.

La garanzia della fede pubblica

La garanzia della fede pubblica si ha solo se il promotore ha il controllo effettivo del database e del software usato per il concorso. Se si utilizza quindi un social network, risorsa che esula dal controllo del promotore, il promotore dovrà assumersi la piena e totale responsabilità derivante dall’utilizzo di questo strumento non potendo imputare ad altri alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Le posizioni del Ministero dello sviluppo economico sull’utilizzo dei social network

Ministero sviluppo economico

Il Ministero entra nel merito degli accordi commerciali tra i promotori ed i gestori dei social network solo nel caso di malfunzionamenti che rendano illusoria la partecipazione dei consumatori, verificando principalmente i seguenti aspetti:

  • la multicanalità per definire l’associazione o meno del gestore del social network;
  • la territorialità dei server;
  • l’ubicazione dei partecipanti;
  • Il corretto funzionamento del software.

Le linee guida dei social network

Facebook – La popolarità di Facebook lo ha reso un importante veicolo promozionale rendendolo di fatto lo strumento di molte promozioni online. Per questo motivo sono state rilasciate delle Linee Guida rivolte alle aziende che vogliono realizzare un concorso a premi per i propri utenti. Come abbiamo visto però il rispetto delle linee guida di Facebook non sono sufficienti per non incorrere in violazioni e in possibili multe.

Pinterest – Fra i social network emergenti, basato sulla valorizzazione delle immagini, costituisce un ottimo strumento di marketing. Nel 2013 anche Pinterest ha introdotto le Linee Guida da seguire per la realizzazione dei concorsi a premi online, ponendo di fatto un freno allo sfruttamento incontrollato della piattaforma.

Instagram – La possibilità di Instagram di caricare foto e di condividerle sui social, lo rendono di fatto la piattaforma ideale per realizzare un concorso a premi. Le Linee Guida di Instagram, diversamente da quelle di Pinterest e Facebook, prevedono solo poche limitazioni. Principalmente il social network vieta alle aziende di incentivare gli utenti a “taggare” in modo inappropriato le immagini.

Conclusioni

Come abbiamo visto con alcuni accorgimenti è possibile realizzare un concorso a premi di successo che rispetti sia nel normativa italiana che le Linee Guida dei social.

Vista però la complessità della materia e tutte le implicazioni legali ed economiche, suggeriamo di affidarsi per questo tipo di attività ad un agenzia seria e aggiornata.

2 Commenti

  1. Primopremio

    Molto interessante come disamina. Nel mio sito tratto spesso di concorsi a premi e scelgo soltanto quelli che presentano un regolamento ben delineato, ma non conoscevo tutti questi dettagli tecnici!

    Rispondi

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